Con decorrenza 29/10/2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, denominato Decreto Minicodice, si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, definendo nuovi criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera A, punti 1 e 2 del D.Lgs 81/2008.
Il Decreto Minicodice trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 D.Lgs 81/2008 ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo Decreto Legislativo del 9 aprile 2008.
In particolare, l’Allegato 1 del Decreto Minicodice stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio ed indica precise misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a rischio incendio basso. Per quest’ultimi, si intendono luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (D.P.R. 151/2011), aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità̀ significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità̀ significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI
La durata dei corsi di formazione specifica, art. 37 D.Lgs. 81/08, varia a seconda del codice ATECO, sono previste tre fasce di rischio: basso (durata 4 ore); medio (durata 8 ore); alto (durata 12 ore). In particolare, come ricordato dall’ Interpello n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione specifica “va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”. La formazione specifica avviene in relazione a:
Costituzione nuovo rapporto di lavoro;
Trasferimento o cambiamento di mansione;
Introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose.
RSPP – Designazione – Requisiti – Ruolo
La designazione alla carica di RSPP, viene effettuata dal Datore di Lavoro il quale può nominare una persona interna all’Azienda, se stesso, oppure una persona esterna, purchè in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall’ art. 32, D.Lgs. 81/08 (titolo di studio, requisiti professionali, frequenza corsi ed aggiornamenti). Il ruolo del RSPP è di rilevare i fattori di Rischio interni all’Azienda, collaborare alla stesura del DVR, coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
CANTIERI DI LAVORO: NOTIFICA PRELIMINARE – NOMINA CSP – NOMINA CSE
In quali casi sono previste?
L’art. 90 e l’art. 99 del D.Lgs. 81/08 definiscono i casi in cui, nei cantieri temporanei e mobili, il Committente, o il Responsabile dei Lavori, deve adempiere all’obbligo di notifica preliminare, nomina CSP e nomina CSE. Con il sottostante schema, si sintetizzano i casi previsti dalla normativa.
Si informa che, avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione (generale ed addetti lotta antincendio rischio basso), calendarizzati nel mese di settembre, le prenotazioni per gli stessi sono chiuse.
Sono in previsione nuove sessioni nel mese di ottobre.
FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO
Si organizza, per il giorno 14 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, corso di formazione obbligatoria degli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, rischio basso, secondo quanto regolamentato dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08. Il corso si terrà presso la nostra sede di Torino, Via San Marino, 55, oppure in video conferenza, ed avrà una durata, come previsto dalla normativa, di 4 ore. L’organizzazione prevede: registro presenze; test finale di apprendimento; attestato di frequenza; certificato finale del corso. Ad ogni partecipante sarà rilasciato n.1 fascicolo inerente gli argomenti trattati. Numero massimo di partecipanti 10 persone. Docente, abilitato formatore, Vincenzo Macrì. Termine ultimo di prenotazione 7 settembre 2020.
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