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PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 SETTEMBRE 2021 DENOMINATO “DECRETO MINICODICE”

Con decorrenza 29/10/2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, denominato Decreto Minicodice, si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, definendo nuovi criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera A, punti 1 e 2 del D.Lgs 81/2008.
Il Decreto Minicodice trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 D.Lgs 81/2008 ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo Decreto Legislativo del 9 aprile 2008.
In particolare, l’Allegato 1 del Decreto Minicodice stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio ed indica precise misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a rischio incendio basso. Per quest’ultimi, si intendono luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (D.P.R. 151/2011), aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità̀ significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità̀ significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

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