Per qualsiasi info contattaci

STUDIO

011 305 2826 (STUDIO)

MAIL

info@studio-macri.it (MAIL)

OBBLIGO DEL SPP INTERNO NELLE CASE DI RIPOSO ( art. 31, comma 6, lettera g ), D.Lgs. 81/08)

Il Legislatore con l’art. 31 del D.Lgs. 81/08 fissa le regole relative alla istituzione presso le aziende dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed ha ritenuto di imporre che tali servizi fossero istituiti obbligatoriamente all’interno di alcune aziende, indicate nel comma 6 dello stesso articolo, tra le altre sono inserite le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Molte di queste strutture utilizzano, per motivi organizzativi e di spesa, la pratica di affidare in appalto a terzi ( cooperative o ditte esterne) alcuni lavori, ad esempio la pulizia dei locali, ci si domanda dunque se il limite di 50 lavoratori imposto come condizione di obbligatorietà dell’istituzione del SPP interno, sia raggiunto con la somma del numero dei lavoratori dipendenti più quello degli operatori della ditta appaltatrice.
Ai fini dell’applicazione dello stesso art. 31 e degli obblighi da parte dei datori di lavoro di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione interno, non bisogna fare riferimento al numero totale dei lavoratori che possono trovarsi ad operare nell’azienda, in virtù anche dei lavori affidati in appalto, bensì a quelli che fanno parte dell’organizzazione del datore di lavoro stesso, al quale viene imposto l’obbligo della istituzione del servizio interno e per conto del quale prestano la loro attività.
Si precisa che ogni ditta appaltatrice è tenuta ad istituire un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione ai cui addetti deve essere fornita la necessaria informazione e formazione sui rischi specifici per la Salute e la Sicurezza, connessi all’attività svolta nell’ambiente di lavoro della ditta appaltante, art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Lo Studio

  • Via S. Marino 55, 10137 Torino

  • Tel. e Fax +39 011 305 2826

  • info@studio-macri.it

Seguici

Newsletter